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Legittima la critica del lavoratore alla società se contenuta nei limiti della continenza sostanziale e formale

Con sentenza n. 281 del 3 novembre 2022, la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice che aveva criticato sui “social network” la gestione aziendale senza tuttavia travalicare i limiti della continenza sostanziale e formale e della pertinenza.
La Corte ha quindi disposto la reintegra della dipendente ritendendo che la medesima, anche in qualità di delegata sindacale, si fosse limitata ad esprimere su Facebook un’opinione personale, senza derive denigranti o diffamatorie, nell’ambito del legittimo e libero esercizio del diritto di critica.
A parere della Corte, infatti, l’opinione della lavoratrice era basata su dati oggettivi, riguardanti condizioni di lavoro dei dipendenti dei punti vendita interessati dalle operazioni di acquisizione, e generica, in quanto non riferita specificatamente ad un soggetto o a determinati amministratori bensì, più in generale, alla gestione societaria.