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Lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 936 del 15 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di distacco transnazionale e tutela dei lavoratori somministrati, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 3 giugno 2021, C. 784/2019.

L’Ispettorato, ha precisato che la disciplina dell’istituto del distacco, prevista dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, prevede che la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro “che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro”.

Rientra, pertanto, nella suddetta disposizione anche il lavoratore distaccato il cui datore di lavoro ha un legame particolare con lo Stato membro in cui è stabilito, in quanto tale datore di lavoro “esercita abitualmente le sue attività” in tale Stato membro.

La Corte di Giustizia, nel sancire il principio secondo cui lo svolgimento di mere attività di gestione interna non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esercizio abituale delle attività nello Stato di stabilimento, ha precisato che l’attività svolta nel Paese di stabilimento dall’impresa distaccante non può consistere nella mera amministrazione o gestione interna.

L’Ispettorato, ha pertanto ribadito la necessità di aggiornare le Linee guida sul distacco transnazionale e che, ai fini del controllo di regolarità, e l’acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nello Stato membro di stabilimento dell’impresa interinale; dati da rapportare al fatturato totale, comprensivo quindi anche del ricavato derivante da operazioni transnazionali di somministrazione.