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Distacco transnazionale a catena

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, ha fornito indicazioni pratiche in materia di distacco transnazionale di lavoratori, illustrando le principali modifiche apportate al D.Lgs. n. 136/2016 dal D.Lgs. n. 122/2020, in recepimento della Direttiva europea n. 957/2018.

In particolare, la Circolare descrive la fattispecie del c.d. distacco a catena (o doppio distacco), in ingresso o in uscita.

Il distacco a catena in ingresso si realizza nell’ipotesi in cui il lavoratore viene distaccato da un’agenzia di somministrazione (Impresa A) ad un’impresa utilizzatrice (Impresa B), aventi sede nello stesso o in diverso Stato membro, diversi in ogni caso dall’Italia. Il lavoratore viene successivamente inviato in Italia presso una terza impresa (Impresa C), destinataria di prestazione di servizi, in virtù del rapporto commerciale con l’impresa utilizzatrice (Impresa B).

Il distacco a catena in uscita dall’Italia, al contrario, avviene in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione tra un’agenzia di somministrazione distaccante (Impresa A), con sede in uno Stato membro diverso dall’Italia e un’impresa utilizzatrice (Impresa B), avente sede in Italia (primo anello della catena). L’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (Impresa B) invia il lavoratore distaccato presso un’altra impresa, avente sede in altro Stato membro (Impresa C), in ragione, anche in questo caso, di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera (secondo anello della catena). A presidio della disciplina del distacco a catena, la Circolare evidenzia, infine, le nuove ipotesi di illecito che salvaguardano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera, pena l’applicazione di sanzioni, nonché le più ampie tutele predisposte per i lavoratori distaccati, anche con riferimento ai distacchi di lunga durata.