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Chiarimenti in ordine alla riduzione contributiva per i contratti di solidarietà

Con il Decreto Ministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014 è stata prevista una riduzione contributiva (pari al 35% della retribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione di orario di lavoro in misura superiore al 20%) in favore delle imprese che (a far data dal 21 marzo 2014) stipulano o che abbiano già in corso contratti di solidarietà ex artt. 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e che “abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le indicazioni operative necessarie per richiedere e fruire di una simile riduzione contributiva.