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Le mance sono soggette a tassazione perché rientrano nella natura onnicomprensiva del reddito di lavoro dipendente

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26510 del 30 settembre 2021, ha affermato il principio secondo cui, in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione omnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non tassabili le somme percepite, a titolo di mancia, da un lavoratore dipendente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.