Con la sentenza n. 22927 dell’8 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’adesione a uno sciopero proclamato con modalità non riconducibili alla nozione costituzionale di sciopero non beneficia delle tutele proprie dell’esercizio legittimo di tale diritto e può assumere rilievo disciplinare.
In particolare, il divieto di sanzioni disciplinari previsto dall’art. 4 della l. n. 146/1990 opera per le violazioni delle regole relative alle modalità di esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ma non quando l’astensione oltrepassi i limiti esterni del diritto di sciopero e risulti, per struttura e modalità, incompatibile con la sua stessa nozione.
Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato l’accertamento della Commissione di Garanzia, divenuto definitivo, secondo cui le astensioni proclamate non erano riconducibili alla fattispecie costituzionale dello sciopero, confermando pertanto la rilevanza disciplinare delle assenze e la legittimità del licenziamento.