Con ordinanza n. 761 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, richiamando l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il criterio della “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” previsto dall’art. 413, co.2 c.p.c. ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, deve essere interpretato in modo estensivo. Questa nozione deve includere, infatti, ogni complesso di beni munito di individualità tecnico-economica, anche decentrato, anche di modesta entità, senza che sia necessario l’esercizio, in esso, di poteri decisionali o che i locali siano di proprietà aziendale.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva rivendicato innanzi al Giudice di primo grado, differenze retributive e TFR, indicando la propria abitazione come luogo di lavoro. Il dipendente svolgeva mansioni di accompagnamento di pazienti tramite un automezzo aziendale che parcheggiava quotidianamente presso la propria residenza, ricevendo istruzioni dal datore esclusivamente tramite cellulare.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, chiarendo come l’abitazione privata integri la qualifica di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” qualora il datore di lavoro vi abbia dislocato una parte, seppur minima, di beni strumentali organizzati per l’esercizio dell’impresa. Questa interpretazione mira a rendere più funzionale e veloce il processo, permettendone l’instaurazione nel luogo di svolgimento effettivo della prestazione, dove è quindi più agevole reperire gli elementi di prova.