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La specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali è necessaria ai fini della legittimità del licenziamento collettivo circoscritto ad una sola unità produttiva

Con ordinanza n. 22217 del 14 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito della procedura di riduzione del personale, la platea di lavoratori da licenziare può essere circoscritta ad una unità produttiva purchè la comunicazione di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991 indichi: i) le ragioni che hanno portato a limitare il licenziamento ad una specifica unità produttiva; ii) l’impossibilità di trasferire i lavoratori interessati presso altre unità produttive.
Ai fini della legittimità della procedura, infatti, le esigenze tecnico-produttive devono essere coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condiviso il ragionamento della Corte territoriale confermando l’illegittimità del licenziamento poiché l’infungibilità del personale operante presso la sede interessata dalla procedura di licenziamento collettivo e, in particolare, la dedotta obsolescenza del bagaglio professionale vantato dai dipendenti addetti a tale sede non aveva costituito oggetto della comunicazione di apertura della procedura di cui alla legge n. 223/1991.