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La ripresa dell’attività lavorativa dopo un giorno festivo o non lavorativo interrompe la continuità del congedo parentale

Con ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine alle modalità di calcolo del periodo di congedo parentale, ex art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi in cui sia fruito in modalità frazionata.
La Suprema Corte, nel rammentare la natura di diritto potestativo del congedo parentale – e sempre nei limiti del corretto uso ai fini della cura e dell’assistenza dei figli – ha affermato che, nel caso in cui i sabati, le domeniche e i giorni festivi siano collocati tra un periodo di congedo parentale ed uno di ripresa dell’attività, oppure tra due periodi di congedo, vi è una presunzione di continuità del congedo medesimo, nel quale tali giornate devono essere computate.
Laddove, invece, i sabati, le domeniche e i giorni festivi siano preceduti dalla fruizione di un periodo di congedo e dalla ripresa dell’attività lavorativa, anche per un solo giorno, non vi è presunzione di continuità e la fruizione del beneficio si interrompe.