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La responsabilità solidale del committente sussiste anche nell’ipotesi di contratto di appalto di servizi di trasporto

La Corte Cassazione, con sentenza n. 20413 del 29 luglio 2019, richiamando un proprio precedente orientamento, ha ribadito che è configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto, e non un semplice contratto di trasporto per plurimi viaggi, allorché vi sia un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto. Gli indici rilevatori di tale organizzazione, a sua volta, possono essere individuati nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione del rischio da parte del trasportatore.
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione, in una fattispecie precedente al 10.2.2012, ha ritenuto il committente di un contratto di appalto di servizi di trasporto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 276/2003 (nella formulazione precedente a quella modificata dall’art. 21 D.L. 5/12 convertito in L. 35/2012), sia dei contributi previdenziali che delle connesse sanzioni civili, originariamente a carico del soggetto inadempiente appaltatore.