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La prescrizione dei crediti retributivi dei soci lavoratori di cooperativa decorre dalla cessazione del rapporto, rilevando il metus anche in costanza di rapporto

Con sentenza n. 26958 del 7 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha statuito che, nei rapporti di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre automaticamente in costanza di rapporto, ove non risulti concretamente escluso il metus connesso all’esercizio dei diritti nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la peculiare configurazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, caratterizzata dalla compresenza del rapporto associativo e di quello lavorativo, non consente di presumere l’esistenza di una tutela stabile e predeterminabile idonea ad escludere il “metus”. Ne deriva che la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non può essere affermata in via presuntiva, bensì richiede un accertamento in concreto circa la sussistenza dei presupposti di determinazione delle fattispecie tali da escludere il timore di conseguenze pregiudizievoli in caso di esercizio dei diritti. Pertanto, in assenza di suddetti elementi, il “metus” permane e la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto.