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La decadenza dalle agevolazioni contributive dell’apprendistato consegue ad un inadempimento formativo rilevante

Con ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti della decadenza dalle agevolazioni contributive di cui all’art. 16 L. n. 196/1997 nell’ambito del contratto di apprendistato, affermando che essa può ritenersi integrata solo ove l’inadempimento datoriale sia concretamente idoneo a incidere sul raggiungimento dell’obiettivo formativo, da valutarsi nella sua unitarietà.

Nel caso di specie, una società aveva proposto ricorso avverso il verbale ispettivo con cui l’INPS aveva accertato la decadenza dalle agevolazioni contributive in relazione a tre apprendisti; la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, attribuendo rilievo alla mancata partecipazione, per l’anno 2007, a corsi di formazione esterna, senza considerare che tale circostanza fosse dipesa da una scelta degli apprendisti e che la formazione fosse stata comunque erogata negli anni successivi.

La Suprema Corte ha chiarito che la decadenza può configurarsi solo in presenza di un inadempimento di obiettiva rilevanza, quale la totale assenza di formazione, teorica e pratica, ovvero lo svolgimento di un’attività formativa non coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi previsti dal piano formativo e dal contratto, tali da rendere inefficace l’intero percorso formativo dell’apprendista.

Alla luce di tali principi, la Corte ha accolto il ricorso della società, rilevando che la decisione impugnata non aveva valutato in concreto la gravità dell’inadempimento contestato dall’INPS, atteso che la semplice mancata frequenza di corsi esterni non è di per sé idonea a giustificare la decadenza dalle agevolazioni contributive, ove non incida sostanzialmente sulla possibilità dell’apprendista di acquisire le competenze previste.