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Infortunio in smart working e insussistenza dell’occasione di lavoro

Con sentenza del 4 giugno 2026, la Corte di Appello di Ancona, si è pronunciata sulla configurabilità di un infortunio sul lavoro del sinistro occorso al lavoratore durante lo svolgimento della prestazione in regime di “smart working”.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva richiesto il riconoscimento della tutela assicurativa INAIL per i postumi permanenti conseguenti alla caduta dalle scale della propria abitazione, verificatasi mentre, nel corso di una riunione in videoconferenza, si era allontanato per recarsi al piano superiore e chiudere una finestra che sbatteva.

La Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell’“occasione di lavoro” di cui all’art. 2 D.P.R. n. 1124/1965, non è sufficiente un collegamento meramente cronologico con la prestazione lavorativa, essendo necessario che l’evento lesivo sia riconducibile, sotto il profilo eziologico o della strumentalità, al rischio inerente all’attività lavorativa.

Con specifico riferimento allo “smart working”, la Corte ha precisato che la tutela assicurativa prevista dall’art. 23 L. n. 81/2017 si estende anche agli infortuni connessi alle attività prodromiche o accessorie alla prestazione, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni. Nel caso di specie, tuttavia, tale collegamento non è stato ravvisato, non essendo emerso né che la caduta fosse stata determinata da uno sforzo fisico connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa, né che il rumore prodotto dalla finestra avesse concretamente interferito con lo svolgimento della riunione.

La Corte, nel respingere l’appello proposto dal lavoratore, ha pertanto qualificato l’evento come ordinario infortunio domestico, riconducibile al rischio generico di caduta dalle scale cui sono esposti indistintamente coloro che frequentano l’abitazione, escludendo che tale rischio fosse stato aggravato o reso riconducibile all’attività lavorativa. Ha, inoltre, escluso la configurabilità di un infortunio in itinere, non essendo l’evento avvenuto durante un percorso casa-lavoro.

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