Con l’ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine ai confini del potere del preponente di modificare unilateralmente il contratto di agenzia ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’AEC – Industria. La Suprema Corte ha stabilito che tale facoltà, costituendo una deroga al principio generale sancito dall’art. 1372 c.c., non può essere estesa in via analogica a fattispecie non espressamente previste dalla legge o dalla norma collettiva. La Corte ha ribadito che l’interpretazione deve restare fedele alla lettera del contratto e alla comune intenzione delle parti collettive, le quali hanno inteso regolamentare solo le valutazioni in riduzione.
Nel caso di specie, la società preponente era receduta per giusta causa dal contratto a seguito del rifiuto dell’agente di accettare una variazione del listino prodotti che avrebbe comportato un aumento del carico di lavoro. La Cassazione ha confermato l’illegittimità del recesso, rilevando che la disciplina collettiva autorizza esclusivamente le variazioni in riduzione, di zona, clienti o prodotti entro determinati limiti percentuali. Di contro, l’introduzione di nuovi prodotti, determinando un oggettivo aumento della prestazione di lavoro, non può essere imposta unilateralmente ma deve essere pattuita tra le parti.