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In caso di successione nell’appalto il lavoratore ha diritto ad essere trasferito all’impresa subentrante se vi è stato trasferimento d’azienda

Con sentenza n. 27913 del 30 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, i lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato non hanno diritto ad essere automaticamente trasferiti all’impresa subentrante, essendo necessario accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., ossia il passaggio di beni di non trascurabile entità, o almeno del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.
Al riguardo la Suprema Corte ha altresì specificato come la nozione giuslavoristica di “azienda” – imperniata sul concetto di organizzazione – abbia agevolato la sussunzione nella fattispecie astratta di cui al suddetto art. 2112 c.c. anche di ipotesi di aziende “dematerializzate”, consistenti in un insieme di rapporti giuridici e/o contratti come nel caso di attività labour intensive.