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In caso di somministrazione irregolare l’utilizzatore risponde per la sicurezza del lavoratore

Con sentenza n. 24408 del 9 settembre 2021, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di somministrazione irregolare, l’utilizzatore è responsabile per la sicurezza del lavoratore.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che, nelle ipotesi in cui la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore negli stessi termini in cui il medesimo era stato voluto e gestito dal somministratore, sia con riferimento alla tipologia di lavoro, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto: questi producono, pertanto, tutti gli effetti negoziali propri del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l’utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore.