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In caso di ordine giudiziale di riammissione in servizio, il trasferimento del dipendente è legittimo solo per comprovate ragioni

Con sentenza n. 11180 del 23 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’ottemperanza del datore all’ordine giudiziale di riammissione in servizio – a seguito della dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro – implica che il reinserimento del dipendente nell’attività lavorativa debba avvenire nel luogo e nelle mansioni originari, a meno che il datore non ne disponga il trasferimento ad altra sede produttiva per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato alla dipendente che aveva rifiutato il trasferimento in seguito alla riammissione in servizio, in quanto il datore non aveva fornito una prova concreta ed obiettiva delle ragioni sottese al cambio di sede, non essendo sufficiente al tal fine la consegna di un tabulato con l’elenco delle sedi di lavoro contenute nell’accordo sindacale di ridistribuzione dell’organico.