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In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità, rileva ogni condotta che possa scuotere la fiducia del datore di lavoro

Con la sentenza 4 luglio 2018, n. 17514, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale spetta al Giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non già mediante una valutazione astratta dell’addebito, bensì tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, e rilevando ogni condotta che, per un grave inadempimento o per un grave comportamento contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, abbia posto in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore che, nel corso dell’assenza per malattia, aveva svolto altra attività di lavoro, idonea a compromettere o ritardare i tempi di recupero.