Con la sentenza n. 478 del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Prato, ha chiarito che la sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione derivante da una condizione di disabilità, se temporanea e/o parziale, non integra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art 1256 c.c. e, pertanto, non è idonea a giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In tali ipotesi, grava sul datore di lavoro l’obbligo di verificare in concreto la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, equivalenti, ovvero, in mancanza inferiori, nonché ad adottare accomodamenti ragionevoli idonei a consentire la prosecuzione del rapporto.
Nel caso esaminato, accertata la compatibilità delle limitazioni con l’organizzazione aziendale e l’assenza di una reale impossibilità di repêchage, il Tribunale ha ritenuto nullo il licenziamento in quanto fondato sullo stato di salute del dipendente e, quindi, discriminatorio, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena.