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Il lavoratore disabile ha diritto allo “smart working” come accomodamento ragionevole

Il Tribunale di Mantova con sentenza del 5 marzo 2025 n. 77, ha affermato che il lavoratore disabile ha diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working) quale misura di accomodamento ragionevole, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, quando ciò sia necessario per tutelare la sua salute e garantire la parità di trattamento.

Il Giudice ha chiarito che il datore di lavoro non può negare tale misura se non dimostrando l’esistenza di un impedimento tecnico, un onere eccessivo o un concreto pregiudizio per l’organizzazione aziendale.

Nel caso di specie, un lavoratore invalido ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 aveva richiesto di lavorare da remoto per almeno tre giorni a settimana a causa di una grave sofferenza psichica. Il rifiuto del datore di lavoro, non supportato da specifiche evidenze, è stato ritenuto discriminatorio e in contrasto con l’obbligo di garantire parità di trattamento ai lavoratori disabili.