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Il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione non può essere considerato “precario” per il solo susseguirsi delle missioni, permanendo nei periodi di inattività le tutele proprie del rapporto di lavoro

Con la sentenza del 14 aprile 2026, il Tribunale di Brescia ha affermato che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione non può essere qualificato come “precario” per il solo carattere temporaneo delle singole missioni, in quanto, nei periodi di mancata assegnazione, conserva il diritto all’indennità di disponibilità ed è destinatario degli obblighi di ricollocazione previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Giudice ha, inoltre, precisato che, ai fini del computo del limite dei 24 mesi previsto per la costituzione del rapporto con l’utilizzatore, alle missioni già in corso si applica il regime transitorio introdotto dalla l. n. 203/2024, con rilevanza dei soli periodi successivi al 12 gennaio 2025.

Nel caso di specie, tali circostanze hanno escluso sia l’abusivo ricorso alla somministrazione sia il diritto del lavoratore alla stabilizzazione presso l’utilizzatore.