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Somministrazione di lavoro e obblighi contributivi

Con l’ordinanza n. 9057 del 10 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rammentato i confini della responsabilità previdenziale nell’istituto della somministrazione di lavoro, definendo gli effetti delle violazioni sulle agevolazioni contributive aziendali e sulla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La Corte ha chiarito che nello schema triangolare della somministrazione, l’agenzia somministratrice mantiene la titolarità formale del rapporto e rimane l’obbligato principale verso gli enti previdenziali, pur in regime di solidarietà con l’impresa utilizzatrice. L’unica deroga espressa che prevede la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore è circoscritta all’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 276/2003 alle sole differenze retributive (per mansioni superiori) e al risarcimento del danno (per mansioni inferiori). Tale eccezione non è può essere estesa all’obbligazione contributiva, che è dotata di una propria autonomia ed è governata dal principio di inderogabilità.

Sotto il profilo del minimale contributivo, l’ordinanza ha confermato che la contribuzione è dovuta sulla base delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva anche per le ore di mancata prestazione lavorativa, qualora le assenze o le sospensioni derivino da liberi accordi o scelte del datore di lavoro non previste dalle ipotesi tassative di esonero legale.

Infine, l’ordinanza ha escluso che il possesso di un DURC positivo possa precludere l’azione di recupero dell’INPS o determinare una sanatoria automatica. Il documento ha natura di mera attestazione e non attribuisce un diritto se viene accertata l’irregolarità sul piano sostanziale. Poiché la regolarità contributiva rappresenta il presupposto per premiare l’impresa virtuosa sul mercato, il riscontro di violazioni della legge o dei contratti collettivi determina una decadenza generale dai benefici fruiti dal datore di lavoro, estendendosi necessariamente a tutta la compagine aziendale per il periodo di riferimento e non limitatamente ai lavoratori ispezionati.