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Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015 ed assegno straordinario di sostegno al reddito

L’INPS, con messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018, ha chiarito che l’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per ”i nuovi accessi all’assegno straordinario” erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.
L’INPS ha precisato che le società o i gruppi d’impresa che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire degli stanziamenti di cui alla legge n. 232/2016 sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’Istituto ha precisato altresì che, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, si è deciso di utilizzare il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017, laddove le risorse finanziarie stanziate annualmente risultino esaurite secondo il criterio di cassa. Tale nuovo criterio permette di allocare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell’assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell’anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena siano disponibili le risorse negli anni successivi.
Per tale ragione, per gli anni 2018 e seguenti, l’Istituto procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in esame utilizzando il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.