Con l’ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla monetizzazione delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale.
La Corte di Cassazione ha ribadito che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, ivi inclusi i dirigenti, tutelato dall’ art. 10, comma 2 D.lgs. n. 66/2003 – adottato in attuazione della direttiva 93/104/CE, oggi confluita nell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE – nonché dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, di conseguenza, rappresentano un obbligo inderogabile del datore di lavoro. Ne consegue che l’indennità sostitutiva, in caso di cessazione del rapporto, può essere esclusa solo se il datore dimostri di aver concretamente posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, informandolo in modo chiaro e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione, e che l’astensione sia dipesa da una scelta volontaria del lavoratore.
Alla luce di tali principi e in linea con la recente giurisprudenza dell’Unione europea, la sentenza equipara i dirigenti agli altri lavoratori dipendenti superando, quindi, l’orientamento secondo cui il dirigente, in ragione della propria autonomia organizzativa e nell’autodeterminare i periodi di riposo, ove non fruisca del periodo di riposo annuale perda il diritto a percepire l’indennità sostitutiva salvo che non dimostri che la mancata fruizione delle ferie sia dipesa da eccezionali esigenze datoriali.