La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026, ha statuito che la mancata variazione del superminimo nel corso del rapporto di lavoro, nonostante i ripetuti incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, costituisce un elemento significativo idoneo a escluderne l’assorbibilità.
Nel caso di specie, il superminimo riconosciuto dal datore di lavoro era rimasto invariato nel tempo, nonostante i diversi aumenti retributivi intervenuti in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali succedutisi durante il rapporto di lavoro.