La Corte di Cassazione, con ordinanza n.11380 del 27 aprile 2026, ha ribadito che, nelle procedure di licenziamento collettivo, il datore di lavoro deve motivare in maniera puntuale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. 223/1991, sia l’impossibilità di ricollocare i lavoratori in esubero presso altre unità produttive, sia le ragioni che escludono la loro utilizzabilità in mansioni fungibili rispetto a quelle svolte da personale assegnato in altri reparti o sedi.
Nel caso di specie, la comunicazione di avvio della procedura non conteneva tali specificazioni né risultava essere stata effettuata alcuna comparazione con i dipendenti impiegati nelle altre sedi aziendali.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, in assenza di una motivazione concreta e strettamente connessa alle esigenze organizzative dell’impresa, i licenziamenti devono ritenersi illegittimi.