Con sentenza n. 24201 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di patto di prova nullo (caratterizzato a titolo esemplificativo da mancata indicazione delle mansioni oggetto della prova o assenza di forma scritta) il rapporto di lavoro è da ritenersi sin dal principio a tempo indeterminato.
Conseguentemente il licenziamento al termine del periodo di prova, per un asserito mancato superamento della stessa, è illegittimo in quanto privo di qualsiasi giustificazione fattuale.
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva ottenuto l’accertamento della nullità del patto di prova per l’assoluta genericità dello stesso e la conseguente declaratoria di illegittimità del recesso intimatole per mancato superamento del periodo di prova.