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È illegittimo il licenziamento intimato per mancato superamento di un patto di prova nullo

Con sentenza n. 24201 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di patto di prova nullo (caratterizzato a titolo esemplificativo da mancata indicazione delle mansioni oggetto della prova o assenza di forma scritta) il rapporto di lavoro è da ritenersi sin dal principio a tempo indeterminato.

Conseguentemente il licenziamento al termine del periodo di prova, per un asserito mancato superamento della stessa, è illegittimo in quanto privo di qualsiasi giustificazione fattuale.

Nel caso di specie, una lavoratrice aveva ottenuto l’accertamento della nullità del patto di prova per l’assoluta genericità dello stesso e la conseguente declaratoria di illegittimità del recesso intimatole per mancato superamento del periodo di prova.