Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 27 luglio 2025 n. 1264, ha affermato che non integrano ipotesi legittime di licenziamento disciplinare né l’accesso da parte del dipendente a siti di scommesse online dal pc aziendale, né l’iscrizione dello stesso alla Camera di Commercio come mediatore e procacciatore di affari.
La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto irrilevante ai fini del licenziamento l’uso del pc per scopi personali da parte del lavoratore, in quanto il datore non aveva provato l’esistenza di policy interne chiare e previamente portate a conoscenza dei lavoratori sull’uso degli strumenti informatici, né aveva dimostrato l’esclusività della postazione, essendo la stessa accessibile ad altri lavoratori.
Anche l’iscrizione del dipendente alla Camera di Commercio è stata considerata non idonea ad integrare un comportamento disciplinare rilevante, né a configurare attività concorrenziale, non sussistendo elementi concreti, attuali e pregiudizievoli che dimostrassero l’effettivo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi aziendali.