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È illegittimo escludere automaticamente dal TFR voci retributive non menzionate nel CCNL

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025, ha statuito che, in materia di TFR, la mancata indicazione di alcune voci retributive nel contratto collettivo nazionale non comporta automaticamente la loro esclusione dalla base di calcolo. Ciò che rileva, infatti, è che tali somme siano state effettivamente corrisposte al lavoratore e in maniera non occasionale.

Nel caso esaminato, i lavoratori avevano richiesto il ricalcolo del TFR includendo gli importi percepiti mensilmente a titolo di lavoro supplementare, straordinario, richiamo in servizio, indennità di trasferta, ex festività, turni sfalsati ed altre analoghe voci retributive.

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, una volta allegata la corresponsione degli elementi di indennità ed emolumenti in modo stabile e non occasionale, non spetta ai lavoratori indicare le norme del CCNL che ne prevedono l’incidenza nella base di calcolo del TFR.