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E’ da escludersi il rapporto di alternatività tra l’indennità NASPI e l’assegno ordinario di invalidità

Con ordinanza n.4724 del 23 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che è da escludersi che l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASpI siano qualificabili obbligazioni alternative, non sussistendo alcun originario concorso delle due prestazioni.

I giudici di legittimità hanno disatteso la posizione dell’INPS che aveva sostenuto che tra l’indennità NASpI e l’assegno ordinario di invalidità vi fosse un rapporto di alternatività, ritenendo, le stesse, obbligazioni previdenziali non cumulabili. Di conseguenza, in assenza di una previsione normativa, che stabilisca un termine per l’esercizio dell’opzione tra le due prestazioni, il debitore (ossia l’INPS) potrebbe stabilirlo ai sensi dell’art. 1287, secondo comma, c.c..

Nella specie, pertanto, non trattandosi di prestazioni alternative, la Suprema Corte ha ritenuto che non vi è nemmeno la necessità dell’esercizio di un’opzione tra esse.