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Contratto di appalto di servizi e limiti del committente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7170 del 13 marzo 2019, in tema di appalto di servizi, ha chiarito che, affinché si configuri l’esercizio del potere direttivo ed organizzativo, caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, non è da sola sufficiente la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore.
E’ necessario, infatti, come ribadito dalla giurisprudenza maggioritaria, che vi siano degli indici rivelatori della fattispecie interpositoria come la sottoposizione del personale dell’impresa appaltatrice alla direzione gerarchica dell’appaltante, l’autorizzazione e il coordinamento di quest’ultima in materia di ferie, permessi e assenze, l’omogeneità dell’orario lavorativo e l’intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell’appaltante e la corresponsione della retribuzione del lavoratore da parte del committente.
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte traeva origine dalla dedotta non genuinità di un appalto di servizi (avente ad oggetto attività di elaborazione e fornitura di sistemi informatici software) volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con la committente, da parte di un lavoratore dipendente della società appaltatrice. La Corte di Cassazione ha, dunque, confermato, sulla base del principio sopra richiamato, la sentenza di secondo grado, che aveva rigettato la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto con il committente.