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Condotta antisindacale e l’applicazione di un CCNL diverso da quello stipulato dall’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa

Il Tribunale di Milano, con decreto ex art. 28 l. 300/1970 del 4 dicembre 2025, ha ribadito che l’applicazione da parte del datore di lavoro di un contratto collettivo diverso da quello sottoscritto dall’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, nell’ambito dell’appalto, può integrare condotta antisindacale qualora determini un trattamento economico e normativo complessivamente peggiorativo per i lavoratori, in violazione dell’art. 29, co. 1bis. del d.lgs. 276/2003.

Il Giudice ha, inoltre, precisato che la libertà datoriale di individuare il CCNL applicabile non è illimitata, incontrando il limite del divieto di elusione delle tutele minime garantite dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, in particolare nei settori caratterizzati da appalti e subappalti, ove il ruolo del sindacato assume una funzione di presidio contro fenomeni di “dumping” contrattuale.

Ai fini dell’accertamento della condotta antisindacale, il Tribunale ha ritenuto necessaria una comparazione effettiva e complessiva dei trattamenti previsti nel contratto applicato in azienda e quello collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nel caso di specie, l’applicazione di un CCNL diverso è stata ritenuta antisindacale in quanto idonea a determinare un peggioramento sostanziale delle condizioni di lavoro e, al contempo, a comprimere il ruolo dell’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, svuotando la funzione di tutela collettiva riconosciuta dall’ordinamento.