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Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda, l’autonomia funzionale del ramo ceduto rappresenta elemento costitutivo della cessione

Con sentenza del 1 giugno 2022, il Tribunale di Lodi ha affermato che, all’interno di un esercizio commerciale dotato, nel suo complesso, di unitarietà funzionale e operativa, non integra una cessione di ramo d’azienda il trasferimento di alcuni reparti privi di autonomia e caratterizzati da fungibilità del personale.
Il Giudice, nel caso di specie, ha rilevato come la configurazione della cessione di un reparto di vendita frazionato come trasferimento di ramo d’azienda, con conseguente esclusione dalla cessione dei lavoratori addetti ai reparti dismessi, violasse la disposizione di cui all’art. 2112 c.c., nell’impossibilità di individuare, all’interno dei reparti di vendita, degli autonomi e funzionali rami d’azienda preesistenti alla cessione medesima.
Su tali presupposti, dunque, il Giudice, nell’accertare la mancanza di autonomia dei diversi reparti di vendita, nonché il mancato rispetto dei criteri obiettivi di selezione dei lavoratori trasferiti, ha affermato il diritto dei dipendenti esclusi dal trasferimento alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 c.c..