Distacco transnazionale: certificati previdenziali al vaglio dei Giudici del Paese ospitante

Si segnala un’interessante sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea (in allegato clicca qui) in tema di distacco transnazionale secondo cui i Giudici dello Stato membro di invio possono annullare l’applicazione (e, quindi escludere la valenza probatoria) del certificato di previdenza sicurezza sociale emesso dallo Stato membro di provenienza, ossia il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato, qualora emerga l’esistenza di una frode. Come noto, infatti, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 fissa il principio secondo cui un lavoratore subordinato è soggetto, in materia di previdenza sociale, alla normativa dello Stato membro in cui lavora (principio della “lex loci laboris”). Tuttavia, al fine di evitare che un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta a iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato membro, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere attività lavorativa per una durata limitata nel tempo, l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 cit., in deroga alla regola generale della “lex loci laboris”, consente all’impresa di mantenere per i propri dipendenti l’iscrizione al regime previdenziale dello Stato membro di provenienza. L’applicazione di tale disposizione normativa è tuttavia subordinata alla genuinità del distacco transnazionale nel rispetto di due condizioni. La prima, richiede il mantenimento di un legame organico tra impresa che procede al distacco ed il lavoratore distaccato per tutta la durata del distacco di quest’ultimo. La seconda condizione richiede che la suddetta impresa eserciti abitualmente attività significative nel territorio dello Stato membro di invio. Con questa espressione si intende il datore di lavoro che generalmente svolge attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, diverse dalle mere attività di gestione interna. In presenza di questi presupposti, l’istituzione competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa nella quale sono occupati i lavoratori interessati dichiara che questi restano soggetti al proprio regime previdenziale. In tal modo, in base al principio secondo cui i lavoratori devono essere iscritti ad un unico regime previdenziale, il certificato (denominato “Documento portatile A 1” che dal 1 maggio 2010 ha sostituito il modulo E 101), implica necessariamente che il regime dell’altro Stato membro non può trovare applicazione. Pertanto, il certificato previdenziale, creando una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa presso cui questi lavora, è vincolante, in linea di principio, per l’istituzione competente dello Stato membro in cui detto lavoratore è occupato. Tuttavia, la Corte di Giustizia europea nella sentenza n. C-359/16 del 6 febbraio 2018 ha stabilito il principio per cui “qualora l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati abbia investito l’istituzione che ha emesso certificati E 101 di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento (ndr ad es. allo scopo di fruire di una minore contribuzione dello Stato membro di provenienza), e l’istituzione emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può, nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi ultimi se constati l’esistenza di una tale frode”. In sostanza, il certificato previdenziale può essere annullato o ignorato da un giudice diverso da quello dello Stato membro di provenienza, qualora i fatti sottoposti al suo giudizio consentano di stabilire che il certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento. Secondo la Corte di Giustizia, tale principio non si pone in contrasto con il regolamento 987/2009, che riconosce il carattere vincolante del certificato previdenziale e la competenza esclusiva dell’istituzione emittente riguardo alla valutazione della sua validità, atteso che in questi casi prevale il principio di leale collaborazione tra Stati membri se sono stati rilevati, durante l’attività ispettiva, elementi concreti che fanno sospettare come il documento in questione sia stato ottenuto in modo fraudolento. Con la sentenza in esame, la Corte supera il precedente orientamento secondo cui un giudice dello Stato membro ospitante non sarebbe legittimato a conoscere della validità di un certificato E 101 con riguardo agli elementi in base ai quali esso è stato rilasciato. Come noto, la materia del distacco transnazionale è stata da ultimo riformata con il D.Lgs. n. 136/2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE ed entrato in vigore il 22 luglio 2016 che ha espressamente abrogato il D. Lgs. n. 72/2000 (si veda al riguardo l’articolo “Circolare n. 3/2016: chiarimenti in materia di distacco transnazionale” nella sezione “pubblicazione ed eventi” del 28 dicembre 2016).