Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate sugli interventi legislativi in materia di tassazione dei premi di risultato e welfare aziendale

Il 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare interpretativa n. 5/E sugli ultimi interventi legislativi (legge di bilancio 2017, decreto legge 50/2017 e legge di bilancio 2018) in materia di tassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale (per consultarla, cliccare QUI).

Come noto, in base alle disposizioni legislative appena menzionate, le aziende hanno la possibilità di avvalersi per i premi di risultato della tassazione agevolata, pari all’imposta del 10% sostitutiva di quella ordinaria, su un importo massimo di 3.000 euro lordi (che in precedenza era pari a 2.000 euro); inoltre, le suddette norme riconoscono al lavoratore la facoltà di scegliere se ottenere il premio di risultato ovvero convertirlo in beni e servizi di welfare aziendale (circostanza che determina l’azzeramento IRPEF e contributivo).

L’importo del premio assoggettabile all’imposta sostitutiva è invece pari a 4.000 euro in presenza di un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello (generalmente aziendale ma anche territoriale) che, secondo la circolare, non può ridursi a semplici gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione, dovendo essere formalizzato al livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione elaborato dal datore di lavoro, secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 51 d.Lgs. n. 81/2015.

Tra gli innumerevoli ulteriori aspetti trattati, la circolare ricorda che i lavoratori subordinati che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato, essendo compresi in tale settore anche gli enti pubblici economici e le società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, e, quindi anche le società partecipate pubbliche. Sono invece esclusi dal beneficio i dipendenti dei datori di lavoro pubblici.

La circolare ribadisce inoltre che, a seguito dell’incremento – introdotto dalle leggi sopra menzionate – dell’importo previsto per i premi che possono essere detassati con l’imposta sostitutiva del 10% (aumentato, come detto, da 2.000 a 3.000 euro), deve considerarsi ampliata la platea dei lavoratori beneficiari, che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di euro 80.000 lordi annui (in precedenza tale limite arrivava ad euro 50.000), con la conseguenza che saranno ricompresi, non solo più operai ed impiegati, ma anche quadri e dirigenti.

La circolare precisa, inoltre, che il beneficio fiscale dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% non si applica soltanto alle singole aziende e ai rispettivi dipendenti ma anche ai gruppi aziendali, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva aziendale subordini l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. In tal caso, occorre accertare che i rapporti di lavoro siano gestiti nell’ambito del gruppo in maniera uniforme ed unitaria e che la contrattazione collettiva, vincolante per tutte le aziende del gruppo, venga centralizzata in capo ad una sola società (di solito, la casa-madre).

Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, il risultato incrementale del gruppo può essere assunto quale presupposto per l’erogazione di premi agevolabili solo se determinato esclusivamente da società residenti in Italia o da società non residenti che esercitano l’attività nel territorio dello Stato, non rientrando nella finalità della misura, agevolare risultati di redditività che non contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Cristina Petrucci