Il trasferimento ingiustificato legittima il dipendente a proseguire l’attività lavorativa presso la sede originaria

Con ordinanza n. 29054 del 5 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore per non essersi presentato in servizio presso la nuova sede cui era stato trasferito per ragioni di riorganizzazione aziendale, ritenendo il provvedimento di trasferimento illegittimo in quanto privo delle richieste ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell’art. 2103 c.c..
La Corte, inoltre, ha affermato che in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede di lavoro originaria che, nella specie, il lavoratore aveva manifestato.