Il rischio d’impresa come elemento indefettibile del contratto di associazione in partecipazione

Con ordinanza n. 4219 del 21 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come associazione in partecipazione con apporto di lavoro, è necessario che per l’associato esista un rischio di impresa ossia che, partecipi sia agli utili che alle perdite dell’impresa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ricondotto il rapporto ad un contratto di lavoro subordinato poiché la partecipazione delle lavoratrici al rischio d’impresa era pacificamente da escludere in virtù della loro estromissione dalla gestione dell’impresa, nonché della sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare datoriale cui le stesse erano assoggettate.