Il licenziamento per soppressione del posto di lavoro del personale per cessazione dell’appalto esonera dall’applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25653 del 27 ottobre 2017, ha precisato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione di un servizio legato alla cessazione di un appalto, il personale da licenziare può essere individuato tra le sole posizioni lavorative impiegate nell’appalto cessato. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che in tale ipotesi, il licenziamento per motivo oggettivo non trova giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale, nel qual caso si applicano, per analogia, i criteri di scelta dettati dall’art. 5 L. 223/91 per i licenziamenti collettivi, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale adibito all’espletamento dell’appalto cessato, sicchè è il nesso causale che lega la ragione produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria, ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad altri criteri selettivi