Per i licenziamenti collettivi non esiste un obbligo legale di repêchage

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 131 del 20 gennaio 2017, ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo, non sussiste a carico del datore di lavoro alcun obbligo di repêchage, a differenza di quanto previsto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, la Corte ha sostenuto che l’impegno a favorire la ricollocazione dei lavoratori in posizioni future o presso terzi non è un obbligo previsto dalla legge, ma costituisce solo una “eventuale opportunità a cui il datore di lavoro si vincola contrattualmente”.
Ne consegue che il mancato rispetto dell’impegno assunto può comportare solo eventuali conseguenze risarcitorie a carico della società, ma non può incidere sulla legittimità del licenziamento collettivo, vincolata al rispetto della procedura ed ai criteri di scelta.