Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all’indennità di “Ape” sociale di cui all’art. 1, commi 179-186 della L. 232/2016

L’INPS con messaggio n. 4170 del 24 ottobre 2017, ha fornito dei chiarimenti in ordine alla valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all’Ape sociale per le domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017.
In particolare, viene prevista la possibilità, negata con una precedente circolare di consentire l’ingresso di potenziali beneficiari che perfezionino il requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia e che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo.
L’INPS ha pertanto chiarito che, su concorde parere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’Ape sociale che sono state presentate in data successiva al 15 luglio 2017, dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto.