Installazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine all’installazione ed all’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, al fine di adeguare le procedure previste dall’art. 4 della L. 300/1970 e ss. mm. alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllare a distanza l’attività lavorativa.
In particolare, l’Ispettorato ha chiarito che sono sempre ammessi i dispositivi collegati ad impianti di antifurto a tutela del patrimonio aziendale e che il riconoscimento biometrico installato sulle macchine aziendali con lo scopo di impedire l’utilizzo delle macchine a soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa e, pertanto, si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo autorizzativo previsto dalla legge.
Con riguardo ai sistemi di videosorveglianza l’Ispettorato ha chiarito che l’installazione delle telecamere è soggetta alla normativa in questione anche per gli spazi esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario od occasionale (es. zone di carico e scarico merci).
Sono invece da escludere dall’applicazione della norma le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda nelle quali non è prestata attività lavorativa.
Infine, l’Ispettorato ha precisato che l’attività di controllo, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione.