Carenza di legittimazione ex art. 28 L. n. 300/1970 del sindacato che non prova la “diffusività nazionale”

Con sentenza n. 6322 del 14 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale la legittimazione ad agire per la repressione delle condotte antisindacali spetta esclusivamente a quelle organizzazioni dotate del requisito della diffusività nazionale, dovendosi con esso intendere lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile l’appartenenza ad una confederazione che sia maggiormente rappresentativa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di una associazione sindacale in quanto priva della capacità rappresentativa a livello nazionale, necessaria ai fini dell’esperimento di un ricorso ex art. 28 della L. n. 300/1970.